PROROGA REGIME DEI MINIMI PER TUTTO IL 2015
I motivi saranno sicuramente due che hanno indotto il senato a modificare e mantenere il regime dei minimi per tutto il 2015.
In primis il picco di partite iva aperte nel solo mese di dicembre 2014 ( quasi 70 mila ), l’altra l’ira dei consulenti e contrbuenti che si vedevano aumentare l’ imposta sostitutiva dal 5% al 15% oltre che la riduzione della soglia minimi dei ricavi prevista dal nuovo regime forfettario.
Proprio per questo l’ art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, inserito in sede di conversione, ha stabilito la proroga per tutto il 2015, del termine per la scelta del regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.
Questo significa che i contribuenti che hanno iniziato un’attività nell’anno 2015 possono optare, in presenza dei presupposti di legge, per l’applicazione del vecchio regime che prevede l’imposta sostitutiva del 5%.
E’ corretto chiarire e tener bene a mente che il vecchio regime dei contribuenti minimi interessa coloro che hanno intrapreso una nuova attività ovvero che l’abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.
Il nuovo regime forfettario ha, invece, sostituito, con decorrenza al 1° gennaio 2015, i previgenti regimi agevolati destinati alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi, ovvero quello dei nuovi contribuenti minimi (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), quello degli “ex minimi” (art. 27, co. 3, del D.L. n. 98/2011) e quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000).
Le differenze che passano dal regime dei minimi a quello del regime forfettario riguardano non solo la diversa aliquota del prelievo ma anche il limite annuo di ricavi o compensi che consentono la permanenza nel regime agevolato. Nel regime forfetario sono previsti limiti ai ricavi o compensi a seconda del tipo di attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice Ateco 2007), variabili da euro 15.000 per le attività professionali e immobiliari, ad euro 40.000 per il commercio. Inoltre, mentre nel regime di vantaggio il reddito imponibile è determinato in modo analitico, quale differenza fra elementi positivi e negativi di reddito, nel nuovo regime forfetario esso è calcolato applicando ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia in base all’attività svolta.