STARTUP INNOVATIVA SENZA NOTAIO E’ POSSIBILE

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Novità importanti per le #startup. Una novità significativa quella prevista dal decreto MISE 17 febbraio 2016, pubblicato l’8 marzo scorso in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 56 dell’8 marzo 2016): si potrà, infatti, procedere alla costituzione di una Srl/start up innovativa, semplicemente compilando un modello standard senza che sia necessaria la presenza di un notaio. Questa disposizione snellisce notevolmente la procedura e i costi di avviamento della nuova impresa, ma sarà operativa solo in seguito a un successivo decreto direttoriale, che conterrà modulistica, istruzioni per l’iscrizione al Registro Imprese e specifiche tecniche per la trasmissione online. La nuova disciplina interessa tutti i contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione al R.I. nella sezione speciale delle start-up (art. 25, co. 8, d.l. n. 179/2012).
Firma digitale. L’atto costitutivo, necessariamente conforme al modello allegato al decreto, andrà redatto in forma elettronica e firmato digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale. Il procedimento di sottoscrizione dovrà completarsi entro 10 giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione.
Iscrizione R.I. Entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione l’atto dovrà essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, unitamente all’istanza di iscrizione nella sezione speciale. L’ufficio svolgerà le dovute verifiche sulla conformità al modello, le sottoscrizioni e la validità dell’atto stesso. In caso di esito positivo, procederà, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Il passaggio dalla sezione ordinaria è presupposto imprescindibile per l’avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale.
Cancellazione. In caso di cancellazione dalla sezione speciale, la società manterrà l’iscrizione in sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall’art. 2480 c.c.
Definizione di Start up Innovativa. Ovviamente, perché la nuova procedura vada a buon fine, l’impresa che si sta costituendo deve soddisfatte tutte le condizioni per poter essere definita start up innovativa, contenute nell’art. 25 del d.l. n. 179/2012.
Le nuove imprese innovative devono iscriversi nell’apposita sezione del Registro Imprese e non pagano imposta di bollo e diritti di segreteria.
I principali requisiti richiesti per potersi registrare come start up innovativa sono:
• avere come oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico;
• essere costituita da non più di 60 mesi (cinque anni);
• non distribuire utili;
• non essere quotata.
Dal secondo anno di attività il capitale sociale non può superare i 5 milioni di euro.

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