Dal prossimo 20 luglio 2016 sarà possibile costituire Startup Innovative senza notaio
E’ stato pubblicato il 1 luglio 2016 il Decreto direttoriale che approva le specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata con lo status di startup innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016. Il decreto in oggetto, approva le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative.
Dal prossimo 20 luglio sarà possibile utilizzare una piattaforma digitale per inviare e caricare i modelli standard di atto costitutivo e statuto per le startup innovative. Qui è possibile prendere visione della circolare Mise del 1 luglio 2016.
L’ iter procedurale per la costituzione senza notaio di una startup innovativa è resa possibile dall’uso della firma digitale.
Gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti e sottoscritti con firma digitale attraverso la piattaforma digitale appositamente predisposta dal Registro Imprese e disponibile a partire dal prossimo 20 luglio all’indirizzo startup.registroimprese.it.
I soci fondatori della startup dovranno compilare tutti i dati necessari presenti nel modello standard ai fini della registrazione dell’atto e dovranno sottoscriverlo digitalmente.
[Tweet theme=”basic-white”] Startup Innovative senza notaio operative dal 20 luglio 2016[/Tweet]
Attraverso la piattaforma digitasle sarà possibile inviare il documento tramite PEC ed inoltrandolo all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Alle Entrate arriveranno:
- il modello sottoscritto;
- l’atto costitutivo;
- gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Se l’esito dell’analisi dell’ AdE è positivo l’ufficio del registro delle imprese iscrive provvisoriamente entro 10 giorni l’azienda accludendo alla pratica la dicitura aggiuntiva «startup costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».
La dicitura della provvisorietà scomparirà successivamente, quando sarà verificata l’assenza di irregolarità formali.
Qualora invece si rilevino irregolarità allora l’ufficio del registro imprese sospenderà il procedimenti di iscrizione e assegnerà tramite PEC a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica. La mancata regolarizzazione comporterà il rifiuto dell’iscrizione.
Resta comunque intesa la possibilità di poter costituire nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.
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