OGGI 16 GIUGNO SCADE L’ICI, BANCHE E UFFICI POSTALI PRESI D’ASSALTO.

Oggi finalmente i comuni  avranno dei rientri in cassa. Si versano entro oggi,  le imposte e i contributi risultanti dal model­lo Unico e anche il primo accon­to Ici (50% del totale). Una gior­nata piuttosto impegnativa,  per le tasche degli ita­liani. Per la dichiarazione dei reddi­ti è possibile ricorrere ai tempi supplementari che vanno dal 17 giugno al 16 luglio pagando solo lo 0,40% in più.  I contri­buenti che sono soggetti agli studi di set­tore (artigiani, commercianti, imprenditori, professionisti) possono tranquillamente pre­sentarsi alla cassa entro il 6 lu­glio, senza dover far fronte a pe­nalità, visto che  in questo periodo non si applica  nemmeno la maggiorazione dello 0,40%. ATTENZIONE : Questa opportunità non va­le per l’Ici. Infatti  i pagamenti effettuati dopo il 16 giugno sa­ranno soggetti a sanzione, a me­no di non ricorrere al ravvedi­mento operoso. Dal 2008 l’Ici non è più dovuta sulle abitazio­ni principali accatastate da A2 ad A7 e relative pertinenze (box, garage, cantine). Ricordia­mo che l’abitazione principale, salvo prova contraria a carico del contribuente, è quella dove si ha la residenza anagrafica. L’esenzione non vale per gli im­mobili accatastati A1, A8, A9 an­che se utilizzati effettivamente come abitazione principale.  I comu­ni possono prevede­re un limite ai beni che godono dell’age­volazione (ad esem­pio un solo box, una sola cantina) e stabi­lire anche che devo­no trovarsi nello stesso stabile o nelle immediate vicinan­ze. Gli immobili dati in uso gratuito ai fa­miliari – ad esempio figli, genitori, fratelli – sono esenti da Ici solo se il comune li ha assimilati all’abitazione prin­cipale. Ad esempio nel caso del mio paese, Massafra, l’ici sulla prima casa e  le abitazione in concessione d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli ) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli e sorelle) ad eccezione delle categorie catstali A/1  A/8  A/9 sono da considerarsi gratuite ed esenti ici. Meglio controllare diret­tamente in comune, sul sito dell’ente locale o all’indirizzo www.ancicnc.it. Stesse regole per gli immobili di anziani che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o case di cu­ra, purché non affittati. Il coniu­ge separato o divorziato ha sempre diritto all’esenzione sul­la casa familiare, anche se non gli è stata assegnata, ma non de­ve possedere un altro immobi­le nello stesso comune. Per gli italiani residenti all’estero l’esonero sull’abitazione nel comune spetta solo se espressamente previsto dal co­mune.