OGGI 16 GIUGNO SCADE L’ICI, BANCHE E UFFICI POSTALI PRESI D’ASSALTO.
Oggi finalmente i comuni avranno dei rientri in cassa. Si versano entro oggi, le imposte e i contributi risultanti dal modello Unico e anche il primo acconto Ici (50% del totale). Una giornata piuttosto impegnativa, per le tasche degli italiani. Per la dichiarazione dei redditi è possibile ricorrere ai tempi supplementari che vanno dal 17 giugno al 16 luglio pagando solo lo 0,40% in più. I contribuenti che sono soggetti agli studi di settore (artigiani, commercianti, imprenditori, professionisti) possono tranquillamente presentarsi alla cassa entro il 6 luglio, senza dover far fronte a penalità, visto che in questo periodo non si applica nemmeno la maggiorazione dello 0,40%. ATTENZIONE : Questa opportunità non vale per l’Ici. Infatti i pagamenti effettuati dopo il 16 giugno saranno soggetti a sanzione, a meno di non ricorrere al ravvedimento operoso. Dal 2008 l’Ici non è più dovuta sulle abitazioni principali accatastate da A2 ad A7 e relative pertinenze (box, garage, cantine). Ricordiamo che l’abitazione principale, salvo prova contraria a carico del contribuente, è quella dove si ha la residenza anagrafica. L’esenzione non vale per gli immobili accatastati A1, A8, A9 anche se utilizzati effettivamente come abitazione principale. I comuni possono prevedere un limite ai beni che godono dell’agevolazione (ad esempio un solo box, una sola cantina) e stabilire anche che devono trovarsi nello stesso stabile o nelle immediate vicinanze. Gli immobili dati in uso gratuito ai familiari – ad esempio figli, genitori, fratelli – sono esenti da Ici solo se il comune li ha assimilati all’abitazione principale. Ad esempio nel caso del mio paese, Massafra, l’ici sulla prima casa e le abitazione in concessione d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli ) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli e sorelle) ad eccezione delle categorie catstali A/1 A/8 A/9 sono da considerarsi gratuite ed esenti ici. Meglio controllare direttamente in comune, sul sito dell’ente locale o all’indirizzo www.ancicnc.it. Stesse regole per gli immobili di anziani che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o case di cura, purché non affittati. Il coniuge separato o divorziato ha sempre diritto all’esenzione sulla casa familiare, anche se non gli è stata assegnata, ma non deve possedere un altro immobile nello stesso comune. Per gli italiani residenti all’estero l’esonero sull’abitazione nel comune spetta solo se espressamente previsto dal comune.