Il nuovo Regolamento CONSOB frena l’equity crowdfunding in ITALIA
La CONSOB con la Delibera n.21110 apporta le modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Le principali novità introdotte dal nuovo regolamento CONSOB riguardano l’introduzione dei mini bond anche per startup e pmi, attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 236, che ha esteso la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali» contenuta nell’articolo 1, comma 5- novies, del TUF, al fine di ricomprendere tra le attività esercitabili tramite tali portali anche quella della “raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese”.
Ulteriore novità riguarda l’introduzione di bacheche elettroniche al fine di agevolare lo smobilizzo dell’investimento effettuato tramite piattaforme di crowdfunding, sul modello di quanto già implementato in altri Stati membri dell’Unione europea e in coordinamento con le proposte in discussione in sede europea, con l’introduzione di una disposizione volta a consentire ai gestori di portali di istituire – quale attività connessa alla loro principale operatività – una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding. Tuttavia, l’aspetto limitante di tale nuovo strumento per la pubblicità e compravendita di quote societarie, è dettato dal fatto che tali bacheche potranno essere predisposte solo dai soggetti autorizzati CONSOB come gestori di portale. Inoltre il titolare della quota societaria che ha intenzione di vendere potrà pubblicare il proprio annuncio e la propria intenzione alla vendita solo su bacheca del portale di equity crowdfunding in cui la suddetta pmi/startup ha fatto raccolta.
La CONSOB, pur consapevole che tale limitazione possa astrattamente ridurre la liquidabilità degli strumenti finanziari e ridurre drasticamente la creazione di un mercato di negoziazione secondario, ha ritenuto confermare tale vincolo.
Un grandissimo passo indietro da parte di CONSOB sulla possibilità di aprire ed estendere il mercato dell’equity corwdfunding in Italia.
Ulteriore aggiornamento del regolamento sul crowdfunding è stata quella di estendere anche alle società di investimento semplice (SIS), introdotte dal decreto legge n. 34/2019, la qualifica di “società di capitali che investono prevalentemente in PMI”, rientrando a pieno titolo nella categoria degli OICR ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera e-ter).
In riferimento al diritto di revoca, la CONSOB Infine ha aggiornato il testo del regolamento estendendo il diritto di revoca anche agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, non limitando l’esercizio di tale diritto alla sola clientela retail.