Pubblicato in Gazzetta Ufficialen.309 del 14-12-2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico denominato “Smart Money” che definisce le modalità di attuazione degli interventi agevolativi previsti dal comma 2 dell’articolo 38 del “decreto Rilancio” , in favore delle startup innovative.
La misura libera risorse finanziarie per un ammontare pari a 10 milioni di euro, di cui il 5% di essi ( 500 mila euro) destinati ad iniziative di informazione e comunicazione, mentre il restante 95% ( 9,5 mln di euro) ai fini della concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
La gestione dell’intervento agevolativo di cui all’art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, sulla base di apposita convenzione stipulata. Le modalità e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione saranno a breve disponibili sul sito www.invitalia.it
Beneficiari delle agevolazioni sono le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- sono classificabili come piccole imprese;
- sono regolarmente costituite da meno di ventiquattro mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
- hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
L’art.5 del decreto prevede inoltre che possono beneficiare del contributo le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa, purché’ l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni e risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
Son invece escluse le startup innovative operanti nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura e società i cui legali rappresentanti siano stati condannati.
Ai fini dell’ammissibilità, le startup innovative beneficiarie devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:
- essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, gia’ individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti piu’ operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
- prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo, o in alternativa prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
- essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.
Le agevolazioni saranno concesse a fronte del sostenimento, da parte della startup innovativa, di spese connesse alla realizzazione di un piano di attività svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione (incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati), o per le sole startup che hanno avviato il piano di attività con investimenti nel capitale di rischio della startup innovativa operati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari all’80 % delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di euro 10.000,00 per startup innovativa. Nell’ipotesi di investimento nel capitale di rischio della startup innovativa, il contributo a fondo perduto è in misura pari al 100% nel limite complessivo di euro 30 mila per startup innovativa. Ai fini dell’ammissibilità, l’investimento nel capitale di rischio deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche: essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione; essere attuato in sede di costituzione della startup innovativa, o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione di cui all’art. 14, comma 3 ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data; essere di importo non inferiore a 10.000 euro; non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi; non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.
I piani di attività ammissibili devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e prevedere l’acquisizione di servizi ( erogati esclusivamente erogati dagli attori dell’ecosistema innovazione) finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo. I servizi ammissibili sono:
- la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;
- la gestione della proprietà intellettuale;
- il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
- lo sviluppo e lo scouting di tecnologie;
- la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
- i lavori preparatori per campagne di crowdfunding;
- solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attività di progetto.
Ai fini dell’ammissibilità le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro diciotto mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione. Inoltre l’ importo complessivo non può essere inferiore a euro diecimila, al netto di IVA ed i pagamenti devono avvenire esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’erogazione dell’agevolazione è effettuata dal Soggetto Gestore in non più di due stati avanzamento lavori, di cui l’ultimo a saldo. La richiesta di erogazione del primo stato avanzamento lavori deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati, di importo non inferiore al 50 % delle spese ammesse a contribuzione. Nel caso la richiesta venga formulata a fronte di titoli di spesa non quietanzati, la startup innovativa beneficiaria è tenuta a trasmettere al Soggetto Gestore, pena la revoca del contributo concesso, la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento dei suddetti titoli di spesa entro tre mesi dalla data dell’erogazione. La richiesta di erogazione a saldo deve essere trasmessa al Soggetto Gestore, a seguito dell’avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, entro diciotto mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione. In sede di richiesta di erogazione dell’agevolazione, la startup innovativa beneficiaria è infine tenuta ad allegare copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento delle stesse nonché’ l’eventuale ulteriore documentazione indicata nell’avviso pubblico di cui all’art. 13, comma 2.