LA TARES IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 SOSTITUISCE TARSU E TIA

E’ in vigore dal 1° gennaio 2013 la Tares,  il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sostituirà le vecchie TARSU e la TIA, su tutti i Comuni del territorio nazionale, e coprirà non solo i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ma anche i costi dei servizi indivisibili dei Comuni.

A CHI E’ RIVOLTO

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,  per esempio : (case,  uffici, negozi o capannoni). Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
La Tares sarà calcolata sulla superficie calpestabile e non su quella catastale, parametro che dovrà essere utilizzato per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione.

LA PRIMA RATA

La prima rata del nuovo tributo potrà essere pagata nel mese di aprile 2013.

I Comuni però, possono posticipare ulteriormente questa scadenza, in quanto hanno il potere di variare sia i termini che il numero delle rate di versamento. 

Come ben  spiega l’articolo pubblicato questa mattina da FISCAL FOCUS.INFO – Il Quotidiano del Professionista –  ” la nuova legge di stabilità ha apportato modifiche alla disciplina della Tares sia sulle modalità di calcolo, sia sul fronte della riscossione. Per quanto riguarda la modalità di calcolo per la quantificazione della tariffa si ritorna ai criteri contenuti nel decreto Ronchi (DPR 158/1999). La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.”

CALCOLO SUPERFICIE TRIBUTO

Per quanto riguarda il calcolo  della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria, gli enti Locali potranno utilizzare le superfici già denunciate per Tarsu e Tia.

QUANDO SCATTA ACCERTAMENTO

All’80% della superficie catastale gli enti potranno fare ricorso in sede di accertamento. La Tares sarà commisurata alla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun Comune. 

RISCOSSIONE

 la data ultima è fissata al  31 dicembre 2013 e  la gestione del tributo potrà essere affidata a coloro i quali hanno svolto le attività di smaltimento rifiuti e quelle di accertamento e riscossione di Tarsu, Tia1 e Tia2.

MODALITA’ PAGAMENTO

  La Tares potrà essere pagata con  modalità F24 o con bollettino di conto corrente postale. Le somme vanno versate direttamente al Comune a rate, oppure è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 

PROROGA POSSIBILE PER PRIMA RATA

  La prima rata Tares dovrà essere versata nel mese di aprile, ma questa scadenza potrà essere ulteriormente posticipata dai Comuni.

MAGGIORAZIONE

Va pagata nella misura standard, fissata in 0,30 euro al metro quadrato, contestualmente al tributo, tuttavia attraverso l’ultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il comune dovesse decidere di aumentarla fino a 0,40 euro.

La Tares è la figlia illeggittima del federalismo fiscale di Berlusconi, ed entrata in vigore con il decreto Monti. Secondo le prime stime, la Tares graverà  su ogni famiglia 80 euro in più rispetto alla TARSU, con una prerssione che salirà del 45,3%.  La Tares dovrà coprire al cento per cento il costo del servizio per le utenze domestiche sostenute dai Comuni (oggi in media la copertura è del 79, il resto finisce in bilancio). E dovrà finanziare anche il costo dei “servizi indivisibili”, quali l’illuminazione pubblica o la manutenzione delle strade. Secondo la Uil, peserà in media più dell’Imu.