La Regione Puglia ha pubblicato sul Burp n. 80 del 04 giugno 2020 tre nuovi avvisi pubblici denominati Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante e Titolo II Capo 6 Circolante.
Tutte le misure sono finanziate dalle risorse del POR Puglia 2014-2020 e sono attive con modalità a sportello. sino al 31 dicembre 2020. Entriamo nello specifico per analizzare la nova misura Titolo II Capo 6 Circolante
L’intervento fornisce un sostegno alle imprese del settore turistico-alberghiero per fronteggiare le carenze di liquidità determinate dall’emergenza sanitaria da coronavirus.
Si rivolge ad imprese micro, piccole e medie che operano nei comparti del turismo ed è finalizzato all’attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità per la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dall’emergenza da Covid-19.
IMPORTO EROGATO
L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell’importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato. Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di unità lavorative annue (Ula) riferiti all’esercizio 2019.
L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento avrà una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
Le domande devono essere presentate ad un confidi o ad una banca accreditata, la quale si occuperà, dopo le opportune verifiche, di concedere il finanziamento e di inviare poi la richiesta di ammissione alle agevolazioni. Gli aiuti del Titolo II Capo 6 – Circolante sono cumulabili con altri strumenti emergenziali previsti dalla Commissione Europea.
SPESE AMMISSIBILI
Il finanziamento bancario sulla base del quale sarà calcolata l’agevolazione regionale, deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall’epidemia “Covid19”. Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Il Soggetto proponente potrà utilizzare il finanziamento bancario finalizzato a coprire carenze di liquidità per sostenere il capitale circolante. Il Titolo II Circolante prevede che siano ammissibili solo ed esclusivamente spese di
funzionamento. A titolo puramente esemplificativo, rientrano in tale tipologia:
- scorte e spese generali;
- rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;
- acquisto di dispositivi individuali di protezione;
- messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.
- materie prime;
- servizi;
- canoni di locazione;
- utenze;
- lavoro/personale.