Dallo scorso 14 dicembre è entrata in vigore la nuova Direttiva UE 2019/1151, che introduce alcune novità riguardo all’uso di strumenti e di processi digitali nel campo del diritto societario. Nello specifico viene introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di costituire una società in modalità digitale. Pertanto, alla riunione fisica dei soggetti coinvolti si può sostituire la costituzione in modalità a distanza e quindi digitale, purché attestata da un Notaio.
Si tratta quindi di una forma e procedura diversa rispetto a quanto avveniva fino a marzo 2021, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal registro imprese per la costituzione di una startup innovativa, senza l’ausilio del natio.
Per poter costituire una società con la procedura interamente online è necessario che la costituenda società abbia sede in Italia e che i conferimenti siano eseguiti in denaro, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato del notaio, tenuto ai sensi dell’art. 1, comma 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147. L’atto può essere sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Per consentire questa modalità di sottoscrizione dell’atto il notaio può, attraverso la piattaforma, rilasciare alle parti che ne siano sprovviste una firma elettronica idonea.
La procedura è stata pensata per garantire sicurezza e affidabilità, come avviene per la conclusione di un qualsiasi altro atto notarile. Durante il procedimento e attraverso la piattaforma il notaio – oltre a svolgere il consueto controllo di legalità dell’atto e l’attività di consulenza giuridica specializzata – verifica e attesta l’identità delle parti, nonché la validità dei certificati di firma utilizzati, il tutto anche attraverso mezzi di identificazione elettronica dotati di un elevato standard di garanzia. La piattaforma assicura inoltre il collegamento continuo delle parti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere, la conservazione dell’atto una volta che esso è stato stipulato e il tracciamento di ogni attività.
L’atto pubblico viene quindi gestito dal Notaio grazie all’utilizzo della piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato su Notartel. Attraverso l’uso di questo strumento informatico, il Notaio, anche in conformità agli artt. 47-49 e 51 della L. n. 89/1913:
- accerta l’identità dei partecipanti;
- verifica l’apposizione delle firme digitali-qualificate (e potrà eventualmente anche rilasciarle);
- verifica e attesta la validità dei certificati di firma utilizzati;
- visualizza l’atto da sottoscrivere;
- predispone la conservazione dell’atto.
Inoltre, con Decreto del MISE, dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma (e quindi dal 12 febbraio 2022) saranno disponibili modelli di atto costitutivo uniformi la cui adozione comporterà la riduzione dell’onorario notarile alla metà di quanto previsto dalla tabella C del D.M. Giustizia n. 140/2012.
I modelli, che saranno predisposti anche in lingua inglese, saranno pubblicati sul sito istituzionale di ogni Camera di Commercio.
Il Notaio sovraintenderà all’intera procedura e potrà interrompere la stipulazione a distanza e richiedere la presenza fisica delle persone, nel caso in cui dubiti dell’identità del richiedente o rilevi il mancato rispetto delle norme circa la capacità di agire o di rappresentare una società. Le tipologie societarie che possono essere costituite in modalità digitale son la SRL e la SRLS.
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