L’ Organismo degli Agenti e Mediatori finanziari (OAM), attraverso un comunicato diffuso nei giorni scorsi, h apubblicato e predisposto le linee guida per l’iscrizione alla sezione speciale del registro, dedicata agli exchange (in realtà a tutti gli operatori che erogano servizi correlati allo scambio di valute virtuali) e agli operatori che forniscono servizi di portafoglio digitale.

I servizi nelle Guide saranno disponibili solo quando il Registro degli Operatori in Valute Virtuali sarà operativo, a partire dal 18 maggio. Le guide operative evidenziano che la Registrazione al portale NON equivale alla comunicazione della propria operatività, ma è propedeutica alla iscrizione al Registro. Per la registrazione al portale è richiesta una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), già attiva al momento della registrazione e la Firma Digitale.

Nelle scorse settimane l’OAM aveva avviato una serie di confronti informali, anche con operatori del settore ed addetti ai lavori, per trovare un modo per dare un’attuazione ragionevole all’insieme di disposizioni che hanno imposto l’obbligo di iscrizione, e quindi l’istituzione dell’apposita sezione del registro. 

Nello specifico i documenti obbligatori da allegare sono:

  • Copia del pagamento del contributo di iscrizione OAM (da definire);
  • Bollettino attestante il pagamento della Tassa di concessione governativa, pari ad Euro 168,00 (CCP n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate” con causale “Tassa iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute” e codice tariffa 8617);
  • Documento di identità del richiedente, se persona fisica, o del legale rappresentante, in caso il richiedente sia persona giuridica;
  • Visura camerale aggiornata, solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • Permesso di soggiorno, in caso di richiedente con cittadinanza extra comunitaria.

Resta tuttavia il dubbio di capire come dovranno comportarsi gli operatori con sedi in Paesi terzi. Non è ancora chiaro se gli stessi potranno operare liberamente o rischiano il blocco o oscuramento dei portali.

Le novità introdotte lo scorso febbraio dal decreto MEF sulle criptovalute hanno reso obbligatori il tracciamento e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di ogni investimento, transazione, guadagno o perdita per garantire la giusta tassazione e bloccare eventuali tentativi di evasione o movimenti di denaro a scopo criminale.  La normativa precisa la tipologia di attività degli exchange di criptovalute che fino a questo momento erano stati  inclusi nella stessa categoria di mediatori di credito e servizi di trasferimento di denaro, divenendo quindi obbligati a iscriversi all’Organismo degli agenti e mediatori, sottoposti di conseguenza a tutte le certificazioni e controlli necessari.

In conclusione vorrei ricordare che la Registrazione al portale  OAM non equivale alla comunicazione della propria operatività, ma è propedeutica a tutti i servizi attivabili tramite le apposite funzioni disponibili in area privata dell’utente.