INPS: erogate istruzioni operative sull’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019/2020, di giovani fino a 35 anni di età.
Il suddetto esonero contributivo è volto a favorire l’assunzione di giovani entro i 35 anni di età che non risultino essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Possono fare richiesta dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono escluse dalla richiesta dell’esonero contributivo:
- amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- regioni, province, comuni, città metropolitane, enti di area vasta, le unioni dei comuni, le comunità montane, le comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni
- università
- istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
- agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua, pari a 250 euro mensili.
Non sono oggetto di sgravio:
- I premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- Il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- Contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, ed al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano.
- Contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore.
Il suddetto bonus è valido anche per le conversioni di contratto lavorativo da determinato o altro a indeterminato, rientrando sempre nei 35 anni di età del lavoratore.
Sono esclusi:
- Contratto di apprendistato;
- Rapporti di lavoro domestico;
- Contratti a chiamata;
- Assunzione di dirigenti.
Come richiedere gli incentivi
Le indicazioni operative necessarie per formulare la richiesta di recupero delle somme arretrate e correnti all’INPS è fornita dalla circolare n 57.
A partire da aprile 2020 fino a Giugno 2020, i datori di lavoro potranno esporre gli importi arretrati a titolo di agevolazione contributiva maturati a partire da Gennaio 2019 unitamente a quelli del mese corrente.
All’interno del modello “UNIEMENS”, i dati da inserire per la suddetta denuncia saranno:
- Nel campo <TipoIncentivo> dovrà essere riportato il codice “GECO” identificato con “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere riportato il valore “H00” (Stato);
- All’interno del campo <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’agevolazione relativo al mese corrente;
- Il campo <ImportoArrIncentivo> riporterà le somme arretrate da Gennaio 2019 (questo elemento rimarrà valorizzabile solo per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2020).
Per richiedere l’esonero totale, valgono le stesse indicazioni sopra citate a differenza del campo <TipoIncentivo> nel quale andrà inserito il codice “GALT”.
La denuncia UNIEMENS per essere valida, deve essere inviata entro la fine del mese successivo quello di competenza, ovvero i modelli di maggio 2020 andranno inviati entro e non oltre il 30 giugno 2020.
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