L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 28 febbraio 2023 i Provvedimenti contenenti l’approvazione dei modelli di dichiarazione Redditi 2023 che dovranno essere utilizzati da persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti commerciali, enti non commerciali. Una panoramica sulla compilazione dei redditi SC, SP ed ENC 2023 in tema di cripto-attività.
Con il Provvedimento Prot. n. 55597/2023 è stato approvato il modello Redditi PF 2023. A seguire sono stati emanati i provvedimenti Prot. n. 55531/2023 e Prot. n. 55523/2023 che hanno di fatto approvato rispettivamente il modello Redditi 2023 SP ed il modello Redditi 2023 SC. Infine il Provvedimento Prot. n. 55573/2023 ha approvato il modello Redditi 2023 ENC che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare ai fini delle imposte sui redditi. Le principali novità introdotte quest’anno, certamente riguardano le cripto-attività e nello specifico il quadro relativi alle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività ( RT) ed il quadro relativo all valutazione delle stesse (RF). Tali novità introdotte nei modelli dichiarativi dell’Agenzia delle entrate, nascono alla luce della pubblicazione della legge di Bilancio 2023 con la quale il legislatore disegna una disciplina fiscale unitaria in materia di cripto-attività valutandole per la prima volta ed in maniera definitiva come attività finanziarie. Il legislatore inoltre fornisce una definizione di cripto-attività, ossia una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Le cripto-attività vengono pertanto comprese in modo esplicito nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. L’art. 67, comma 1, TUIR viene aggiornato con una nuova categoria di redditi diversi costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Vengono inoltre definite le plusvalenze realizzate su cripto-attività consentendo di portare in deduzione dalle plusvalenze, le minusvalenze relative ad operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge. La legge di bilancio 2023 permette infine ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021, nonché i redditi da esse derivanti, di regolarizzare la propria posizione con il fisco a seconda di due particolari casistiche:
- Qualora il contribuente non abbia realizzato redditi da cripto-attività nel periodo di riferimento, lo stesso può sanare la propria situazione mediante il pagamento della sanzione per l’omessa indicazione nel quadro RW pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate;
- Qualora il contribuente abbia realizzato redditi da cripto-attività nel periodo di riferimento, lo stesso può sanare la propria situazione, mediante il duplice pagamento:
– di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno ovvero al momento del realizzo;
– di un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Partiamo adesso con l’individuare le novità ai fini della compilazione dei modelli redditi per i contribuenti che hanno effettuato operazioni finanziarie a mezzo cripto-attività.
Redditi 2023 – Società di Capitali
La principali novità contenuta nel modello SC2023 riguarda la valutazione delle cripto-attività. Nel quadro RF sono stati infatti previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Redditi 2023 – Società di Persone
Nel modello dichiarativo per le società di persone, la novità riguardano sia la valutazione che le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. In tema valutazione, nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Mentre in tema plusvalenze derivanti da cessione, è stata introdotta nel quadro RT una nuova sezione IIB che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Redditi 2023 – Enti non commerciali
In riferimento al modello ENC 2023 per gli enti non commerciali, anche in questo caso vengono introdotte delle novità nella compilazione dei quadri sia per la valutazione che le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. In particolare nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Mentre per la compilazione del quadro RT è stata introdotta la nuova sezione II-B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Le istruzioni approvate indicano anche i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e precisamente per i modelli REDDITI SC e REDDITI ENC, i soggetti IRES dovranno presentare il modello entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. n.322/1998); mentre il termine per il modello REDDITI SP, richiede che le società o associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno presentare il modello il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 1, DPR n.322/1998). Le modalità di trasmissione restano sempre per via telematica; direttamente dal dichiarante; tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni; tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, DPR n.322/1998 e successive modificazioni e consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.