Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea, hanno dato via libera al nuovo framework che regolamenta i fornitori di servizi di crowdfunding. Il quadro normativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea del 20 ottobre 2020 nella quale sono state rese operative le nuove disposizioni legislative europee in materia di crowdfunding, che riguardano nello specifico:
- Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. “Regolamento sul crowdfunding”);
- Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Il nuovo regolamento sul crowdfunding – che rientra nell’ambito del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali – si compone di nuove norme armonizzate a livello europeo che hanno l’intento di semplificare agli imprenditori, startupper e tutti i titolari di progetti o idee, l’accesso a nuove fonti di finanziamento alternative ai canali bancari, tramite l’utilizzo di piattaforme di crowdfunding, ossia sistemi informatici pubblicamente accessibili basati su internet, gestiti o amministrati da fornitori di servizi di crowdfunding.
Il crowdfunding (finanziamento collettivo) è ormai un solido pilastro della finanza alternativa per le startup e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding. È opportuno pertanto includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sul prestito sia il crowdfunding basato sull’investimento, dal momento che tali tipologie di crowdfunding possono essere strutturate come alternative di finanziamento comparabili.
Le nuove norme riguardano le campagne di crowdfunding fino a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi, limitando le restirizioni che impediscono alle piattaforme di crowdfunding di prestare i propri servizi a livello transfrontaliero e forniscono un elevato livello di tutela degli investitori.
Il nuovo regolamento europeo ha finalmente previsto l’uniformità delle norme in materia di crowdfunding su tutti i paesi aderenti alla comunità europea. Un importante passo in avanti, in considerazione della diversità normativa che precedentmente a tala regolamento era in vigore nei vari paesi europei.
Nello specifico il Regolamento sul crowdfunding esplica norme in materia di autorizzazione, operatività e vigilanza dei fornitori europei di servizi di crowdfunding, definendo requisiti uniformi e proporzionati riguardanti:
- la prestazione di servizi di crowdfunding e i requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di tali servizi (Capo II);
- l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding (Capo III);
- gli obblighi in materia di tutela degli investitori (Capo IV);
- le comunicazioni di marketing spettanti ai fornitori di servizi di crowdfunding (Capo V).
- la disciplina sui poteri in capo alle Autorità competenti e di ESMA (Capo VI);
- le sanzioni e le misure amministrative che gli Stati membri devono applicare in caso di violazioni (Capo VII);
- gli atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione (Capo VIII)
- le disposizioni finali, il periodo transitorio previsto, l’entrata in vigore e l’applicazione (Capo IX).
Il nuovo regolamento prevede inoltre che i soggetti autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/110/UE o delle Direttive CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), PSD 2 (Direttiva (UE) 2015/2366) che intendono fornire servizi di crowdfunding, sono soggetti ad una procedura di autorizzazione semplificata; in particolare essi non dovranno presentare all’Autorità documenti o elementi di prova che siano già stati precedentemente forniti.
Un ulteriore novità riguarda la modifica mirata al cd. Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) al fine di esentare le offerte di crowdfunding dall’obbligo di pubblicare il prospetto; viene, inoltre, disposta un’integrazione alla cd. Direttiva sul whistleblowing (Direttiva (UE) 2019/1937) al fine di renderla applicabile anche alla segnalazione delle violazioni del Regolamento sul crowdfunding.
La Direttiva (UE) 2020/1504, invece, modifica l’art. 2 “Esenzioni” della Direttiva MiFID II al fine di escludere i fornitori di servizi di crowdfunding (autorizzati ai sensi del Regolamento sul crowdfunding) dall’ambito di applicazione della stessa.
Il Regolamento e le misure di recepimento della Direttiva (che gli Stati membri devono adottare entro il 10 maggio 2021) si applicano a decorrere dal 10 novembre 2021.
Tuttavia, il Regolamento prevede un periodo transitorio – valido fino al 10 novembre 2022 – entro il quale i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale applicabile.
Dicono di noi

Grande professionalità, non soltanto come commercialista. Un vero aiuto per chi si lancia nel mondo imprenditoriale.

Maurizio è l’amico commercialista ideale per le start-up italiane. Persona squisita e sempre disponibile per ogni evenienza, il suo team è competente ed organizzato in materia. Consigliato ed affidabile!

Maurizio è una brava persona, preparato e professionale; si è instaurata sin da subito una fiducia reciproca permettendo la nascita della startup in modalità on line senza intoppi ed in poco tempo!

Con Maurizio si è instaurato subito un rapporto di fiducia. E’ stato molto professionale nell’iscrizione della mia startup nel registro speciale delle startup innovative e mi sta seguendo la contabilità in modo puntuale dandomi preziosi consigli su come gestire al meglio la mia azienda da un punto di vista amministrativo. Lo consiglio fortemente!

Lo Studio Commercialista Maraglino è senz’altro un punto di riferimento per i soggetti che intendono avviare una startup innovativa. Lo Studio invia anche periodicamente una newsletter informativa sulle misure regionali, nazionali e internazionali per le imprese e per gli innovatori. Assolutamente consigliato

Maurizio è un professionista di assoluta qualità. Si è instaurata da subito stima reciproca. Spero di tornare prestissimo a collaborare.

alta professionalità e preparazione ai massimi livelli. bravo!

Maurizio è una persona disponibile e molto educata. E’ molto informato nel suo campo di specializzazione e mi ha saputo consigliare al meglio in un momento importante di transizione della mia società. E’ il mio commercialista da tre anni e mezzo e considerando che nei miei dodici anni di attività, ho cambiato 1 commercialista all’anno, posso dire di aver trovato finalmente un professionista completo!

