Pubblicato il Decreto Legge “Cura Italia” su edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020. Il provvedimento con le misure straordinarie per il COVID-19 è stato firmato nella notte dal presidente della Repubblica ed è composto da 127 articoli che confermano l’impianto anticipato dai “rumors” nei giorni scorsi.
In questo articolo ci occuperemo di analizzare e fare chiarezza sulle misure che riteniamo particolarmente importanti da diffondere e conoscere riguardanti le proroghe di versamento e gli adempimenti fiscali contenuti nel DL CURA ITALIA.
ART. 60 “MINIPROROGA” – PAGAMENTI SCADUTI AL 16 MARZO 2020
Inizialmente una prima proroga ha riguardato i versamenti che sono scaduti il 16 marzo ed in particolare : saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio; ritenute operate nel mese di febbraio; contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio; tassa annuale sui libri sociali; ISI ed Iva sugli apparecchi da intrattenimento.
Allo stato attuale, l’art. 60 prevede che “I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
Il differimento interessa:
- qualsiasi contribuente (soggetti privati, imprese, professionisti, ecc.)
- qualsiasi “versamento” nei confronti delle pubbliche amministrazioni
ART.62 “SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI”
L’art. 62 dispone la sospensione generalizzata per qualsiasi contribuente residente in Italia oltre ad una serie di sospensioni e agevolazioni per i soli titolari di partita Iva.
Nello specifico, il comme 1 dell’art. 62 prevede che per tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, tutti gli “adempimenti tributari” diversi sono sospesi fino al 30/06/2020 ad esclusione :
- dall’effettuazione delle ritenute alla fonte (sui dipendenti, lavoratori autonomi, provvigioni, locazioni brevi, ecc.)
- dalle trattenute relative alle addizionali Irpef (lavoratori dipendenti e assimilati)
che scadono nel periodo compreso tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020.
I commi 2, 3,4,5, e 6 dell’art. 62 dispongono delle particolari agevolazioni limitatamente ai titolari di partita Iva (imprese, anche collettive, o professionisti) in relazione alla particolare situazione soggettiva del contribuente.
Per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività d’impresa (ditte individuali, società o ente non commerciale per l’attività commerciale svolta) e professionale (sia in forma individuale che associata) e che abbiano ricavi o compensi non superiori a €. 2 milioni nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi fino al 31/05/2020 i versamenti che cadono tra l’8/03/2020 ed il 31/03/2020 relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali Irpef (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)
- all’Iva (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)
- ai contributi previdenziali e assistenziali (dei lavoratori dipendenti/assimilati, posto che in tale periodo non è dovuto alcunchè per l’eventuale posizione IVS dell’imprenditore)
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail)
Non saranno applicati interessi.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta 2019 non sono soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassati tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020 a condizione che nel mese di febbraio (mese antecedente all’entrata in vigore del DL) non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.
Art. 61 -ESTENSIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO
L’art. 61 del DL CURA ITALIA prevede l’estensione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall’art. 8 del DL 9/2020 (cd. Decreto coronavirus“ – v. RF 042/2020). Nello specifico l’estensione prevede che le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia la sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte su lavoro dipendente/assimilato e dei versamenti iva annuale o periodica che cadono nel mese di marzo 2020.