CONSOB PORTA A 8MLN LA SOGLIA DI ESENZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 

Con una nota stampa, la CONSOB a seguito della consultazione pubblica con il mercato, con delibera n. 20686 del 9 novembre 2018,  ha deliberato di  modificare il Regolamento emittenti alzando la soglia di esenzione da 5 a 8 milioni di euro per tutte le offerte al  pubblico di prodotti finanziari effettuate dagli emittenti, tenuto conto che l’articolo 100, comma 1, lettera c), del Tuf, attribuisce alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento l’ammontare complessivo delle offerte pubbliche in regime esenzione dall’obbligo di prospetto.

Nello specifico la CONSOB si è allineata nel rispetto delle norme contenute nel regolamento UE entrate in vigore lo scorso 21 luglio 2018, che prevedono, l’innalzamento da 100 mila euro a 1 milione di euro della soglia minima al di sotto della quale gli Stati membri non possono esigere la pubblicazione di un prospetto d’offerta. Al  di sotto di tale soglia si prevede unicamente la possibilità per gli Stati membri di stabilire altri obblighi informativi che non costituiscano un prospetto informativo.  Inoltre, il Regolamento prospetto attribuisce agli Stati membri la discrezionalità di esentare dalla pubblicazione di un prospetto le offerte con valore compreso  tra 1 milione di euro e una soglia superiore, che può essere fissata al massimo in 8 milioni di euro (nella precedente direttiva prospetto il limite massimo previsto era di 5 milioni di euro).

La modifica regolamentare adottata consente di sfruttare al massimo la flessibilità prevista dal regolamento Prospetto con un positivo impatto sulla riduzione dei costi di accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese.

Con il medesimo intervento regolamentare è stato trasposto nell’Allegato 3 del  Regolamento Emittenti quanto previsto dalla Consob con la Comunicazione n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, relativamente alle informazioni che l’emittente deve fornire in occasione di operazioni di rafforzamento patrimoniale di ammontare complessivo inferiore alla soglia di esenzione. Inoltre, a fini di maggiore chiarezza e conoscibilità dell’intervento,  la necessità di predisporre la relazione dell’organo di gestione dell’emittente sulla proposta di aumento di capitale secondo il nuovo schema è stata richiamata anche nel testo dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti.