FINANZIAMENTI PER SCUOLE INNOVATIVE – DOMANDE ENTRO IL 15 SETTEMBRE
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Pubblicato in Gazzetta Ufficale  l’avviso per realizzare immobili “di elevata utilità sociale“, da realizzare tramite investimenti Inail. Tra le possibilità, anche quella di realizzare innovative strutture scolastiche. Gli interventi riguarderanno il completamento di nuovi edifici i cui lavori siano già in corso, ma anche progetti immediatamente cantierabili riguardanti nuove costruzioni, o la messa a norma di edifici esistenti.
Inail si farà carico dei costi dell’operazione richiedendo alle Amministrazioni di corrispondere un canone a un tasso di interesse agevolato pari al 3% del costo complessivo dell’opera di cui acquisisce la proprietà. Saranno ammesse alla programmazione opere con un valore non inferiore a tre milioni di euro.
Le manifestazioni d’interesse saranno raccolte all’interno di un DPCM e trasmesse a Inail per la valutazione di compatibilità tecnica, economica e finanziaria e successiva regolamentazione dei rapporti reciproci. Le Amministrazioni e gli Enti interessati alla selezione dovranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse entro il 15 settembre 2015 all’indirizzo investimentisociali@governo.it.
REQUISITI DI ACCESSO AL PROGRAMMA
Le iniziative individuate nel Decreto sono trasmesse all’INAIL che, previa valutazione sulla compatibilità tecnica, economica e finanziaria degli investimenti, inserisce gli interventi nel proprio Piano triennale degli investimenti. Con appositi accordi vengono successivamente regolati i rapporti tra INAIL e le Amministrazioni e gli Enti destinatari degli interventi (di seguito Enti alienanti).
Secondo la tempistica e i termini definiti negli accordi, a fronte dell’investimento effettuato, gli Enti alienanti selezionati dovranno corrispondere all’INAIL un canone di locazione determinato ai sensi della regolamentazione interna dell’Istituto. Il canone è, a titolo indicativo, determinato nella misura del 3 per cento del costo complessivo, pari alla sommatoria del prezzo di acquisto dell’area o dell’immobile, del costo totale dei lavori effettuati, del costo della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera, compresa IVA.
L’investimento non sarà ammesso al programma se il costo complessivo, pari alla sommatoria del prezzo di acquisto dell’area o dell’immobile, del costo totale dei lavori effettuati o da effettuare, del costo della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta o da sostenere per la realizzazione dell’opera, compresa IVA, risulta inferiore a 3 milioni di euro.
La partecipazione al Programma è riservata in via esclusiva alle seguenti tipologie di investimenti:

  1. Realizzazione di nuovi edifici per i quali sia già in corso un appalto di lavori da portare a termine a cura dell’Ente alienante fino a ottenere il collaudo provvisorio (con esito favorevole) di cui all’articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’agibilità.
  2. Progetti validati dall’Ente alienante e immediatamente appaltabili, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici da costruire ex novo; l’INAIL gestirà l’appalto di costruzione dopo aver acquisito la titolarità dell’area e dei progetti.
  3. Progetti validati dall’Ente alienante e immediatamente appaltabili ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici esistenti i cui lavori, gestiti da INAIL, consistano in una messa a norma degli stessi; anche per quest’ultima fattispecie il finanziamento comporterà l’acquisizione della proprietà dell’edificio da parte dell’INAIL.

I requisiti di accesso al programma devono essere posseduti al momento della verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’investimento da parte dell’INAIL.
In caso di esito negativo della verifica, l’iniziativa non sarà ammessa al programma di investimento.