IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI
E’ consuetudine durante il periodo natalizio che molte delle imprese o professionisti offrino omaggi ai propri clienti e dipendenti. Se state trattando tale argomento, ritengo sia opportuno che cominciate a distinguere se i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata o se il destinatario sia un cliente oppure un dipendente.
In base alla C.M. n. 188/E/98, gli acquisti di beni destinati agli omaggi natalizi e la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per : erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi; effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
A norma dell’art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, per i beni definiti come spese di rappresentanza di costo unitario superiore ad € 25,82 è posto il divieto oggettivo alla detrazione.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72 in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 25,82 e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:
- per i beni di costo unitario superiore ad € 25,82: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- per i beni di costo unitario non superiore ad € 25,82: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).