IN ARRIVO LO SCONTO IMU PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Giungono interessanti novità in materia di IMU, la nuova imposta municipale unica sugli immobili che da gennaio 2012 prenderà il posto dell’ ICI e sarà introdotta anche sulla prima abitazione.

  Con il Decreto Legge 201/2011 in riferimento all’ IMU  prevede il riconoscimento di un bonus che va ad aumentare la detrazione complessiva sull’imposta che si deve versare. In particolare, oltre alla franchigia di 200 euro, vi è l’applicazione di una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio con età non superiore a 26 anni.  L’intervento riguarda la detrazione introdotta dal comma 10 dell’articolo 13 della manovra che era stata fissata in 200 euro, a tale somma limitatamente agli anni 2012 e 2013, si aggiunge una nuova maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, previa dimostrazione che lo stesso sia residente nell’unità destinata all’abitazione principale. L’ammontare massimo che si potrà raggiungere sarà di 400 euro.

                                                                                   ESEMPIO 1

Se l’imposta dovuta sull’abitazione abitazione è di 1000 euro tenendo conto delle nuove aliquote, e degli aumenti dei moltiplicatori, da tale importo dovrà essere detratta la franchigia di 200 euro fissa, e supposto che il nucleo familiare sia composto da 2 figli minorenni o comunque inferiori a 26 anni la maggiorazione spettante sarà pari a ( 50 x 2 = 100). Ai 200 euro si andranno ad aggiungere altri 100 euro, che dovranno essere tolti dall’importo da pagare (1000 – 200 – 100 =700).

Novità per i fabbricati rurali – Con un altro emendamento (probabilmente per neutralizzare l’abbattimento destinato alle famiglie numerose), viene introdotta l’imposta municipale su tutti gli immobili agricoli compresi i fabbricati finora e da sempre esclusi da imposizione. L’articolo 13 del Dl 201/2011, ha introdotto l’imposta municipale la cui base imponibile è costituita dal valore catastale degli immobili. La norma originaria comprende anche i fabbricati strumentali alle attività agricole (iscritte al catasto fabbricati) di cui all’articolo 9 del Dl 557/93, assoggettandoli alla aliquota dello 0,2%.

Obbligo di dichiarare i fabbricati rurali – L’emendamento prevede l’obbligo di dichiarare (entro il 30 novembre 2012) tutti i fabbricati rurali, in mappa nel catasto terreni, nel catasto fabbricati secondo la procedura del Dm del 19 aprile 1994/71 – (Docfa), estendendo l’obbligo del Dm 28/1998 che riguardava solo i fabbricati rurali di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazione o trasferiti. L’emendamento regola anche l’assolvimento dell’imposta municipale nell’anno 2012 prima che siano accatastate tutte le costruzioni rurali. Viene cancellata la disposizione del Dl 70/2011 che attribuiva natura rurale alle costruzioni con categoria catastale A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali. Nell’emendamento viene tuttavia precisato che le domande di variazione presentate dopo il 30 settembre 2011, e fino alla conversione in Legge del Decreto, producono effetti in relazione ai requisiti di ruralità (cioè zero tasse) fermo restando l’originaria rendita catastale attribuita per le abitazioni. Il mancato accatastamento nelle categorie A6 e D10 non ha riflessi significativi per il futuro in quanto, ai fini della applicazione dell’aliquota ridotta, la norma richiama la strumentalità e non la categoria catastale D10, ma compromette gli effetti retroattivi.

ESEMPIO 2

Abitazione principale in proprietà di genitore e di uno dei figli, metà ciascuno. Nucleo familiare composto dai due genitori e da due figli. Non si comprende se la detrazione complessiva di 300 euro debba sempre essere divisa a metà tra i due contitolari, oppure se la sola maggiorazione di 100 euro, riferita ai due figli, debba essere attribuita per intero al genitore contitolare. La risposta dipende dalla natura di questa detrazione maggiorata, se cioè si tratti di una agevolazione riferita alla persona del proprietario oppure di un beneficio rivolto al nucleo familiare che abita l’immobile. La soluzione corretta sembra quest’ultima poiché in questo modo non incidono le modalità di intestazione dell’unità abitativa. Se così non fosse, infatti, in presenza di un’abitazione principale interamente intestata ai figli la maggiorazione si perderebbe del tutto.

 

Le novità sull’IMU  arrivano anche  sugli immobili detenuti all’estero. Con un nuovo emendamento, è stato infatti istituita una nuova imposta per chi possiede immobili all’estero. I proprietari di tali immobili dovranno versare una imposta dello 0,76% sul valore degli immobili. Tale valore è costituito dal costo riportato nell’atto di acquisto dell‘immobile o dai contratti e in assenza dal valore di mercato dove è situato l’immobile. La nuova Imu estera sarà dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso del bene