Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un Fondo da 400 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid.
L’informazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato stampa del 15 luglio 2021, con cui il MiSE ha annunciato l’istituzione del Fondo grandi imprese ed ha reso noto la sua piena operatività attraverso la pubblicazione del decreto attuativo a firma del Ministro Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e in fase di registrazione alla Corte dei Conti. L’istituzione del Fondo grandi imprese, rientra nel decreto Sostegni, nello specifico all’art.37, che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria. Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo
di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.
Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 finale del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. Il comma 3 dell’art. 37 definisce “le imprese in temporanea difficoltà finanziaria” quelle imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Il finanziamento è concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché’ per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. Il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui è stata affidata la gestione del Fondo, come previsto dal comma 4 dell’art. 37 del decreto Sostegni, ha deciso di intervenire per conto di Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni. La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione. Si attende l’autorizzazione della Commissione Ue nel rispetto delle norme su aiuti di Stato, al fine di rendere pienamente operativa la misura in oggetto.
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