Giungono interessati novità in materia di credito d’imposta nuovi beni strumentali. A comunicarlo è l’Agenzia delle entrate con la Circolare n 9/E del 23 luglio cui vengono trattate nuove disposizione sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di bilancio 2021) attraverso numerose risposte a quesiti.

La novità più rilevante riguarda l’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta 4.0, in particolare per gli investimenti realizzati prima o dopo il 15 novembre 2020: ci sono però altri chiarimenti nella Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali nuovi, come modificato dalla legge di Bilancio 2021. Ad esempio, la possibilità di utilizzare il beneficio da parte di professionisti o lavoratori autonomi che esercitano anche attività d’impresa.

Pubblichiamo la tabella riassuntiva sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi proposta dalla stessa agenzia nella Circolare n9/E.

 

Credito imposta  transizione 4.0 : le novità 2021

  • L’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali 4.0;
  • la maggiorazione della misura del credito in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
  • l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
  • le regole per la compensazione del credito con la finalità di accelerarne la fruizione;
  • la richiesta della perizia asseverata e non più semplice, per i beni dell’allegato A e dell’allegato B,
  • l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 anche da parte dei soggetti con un volume di ricavi o compensi sopra i 5 milioni di euro (novità prevista dal Sostegni bis, articolo 20 dl 73/2021).

L’agevolazione è utilizzabile anche dalle reti d’impresa. Per l’applicazione corretta del beneficio in questi casi, bisogna però distinguere fra “reti contatto”, e “reti soggetto”: a seconda di questa classificazione, si determina in modo diverso l’agevolazione. Il costo che rappresenta la base di calcolo si considera al lordo dell‘IVA totalmente indetraibile, oppure al netto dell’IVA se questa è parzialmente indetraibile. Sono escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Sì alla cumulabilità con altre agevolazioni, nel limite massimo del 100% dei costi sostenuti: la circolare dettaglia il procedimento da seguire per verificare che l’ammontare cumulato dell’agevolazione e dei vari incentivi non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto anche del risparmio d’imposta generato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta.

 

Ulteriori chiarimenti sul Credito di imposta beni strumentali nuovi e contratto di leasing

Con risposta al quesito n 1 le Entrate chiariscono che avuto riguardo alle discipline agevolative analoghe a quella in esame, si evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

L’agenzia è dell’avviso che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

La novità sul Credito di imposta beni strumentali nuovi e beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro 

Con risposta al quesito n 2 le entrate chiariscono che la disciplina in esame non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione.

Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili e pertanto si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).

 

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