Le plusvalenze derivanti dalla vendita, permuta o rimborso di criptoattività, se eccedono i 2mila euro su base annuale, sono completamente tassabili e non solo per la parte che supera questa soglia.

Questa chiarificazione è stata introdotta nelle istruzioni per la compilazione del quadro RT del modello Redditi, superando i precedenti chiarimenti della circolare 30/E/2023. Nella circolare, sebbene i 2mila euro fossero definiti come una soglia e non come una franchigia, la formulazione suggeriva il contrario: «Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte eccedente la soglia di 2mila euro sono soggette a imposta sostitutiva del 26 per cento».

Le istruzioni al fascicolo 2 del modello Redditi, relative al rigo RT 33, colonna 2, dove devono essere riportate le plusvalenze in esame, specificano invece che la differenza tra il totale dei corrispettivi delle cessioni e il totale dei costi o dei valori di acquisto «non deve essere inferiore a 2mila euro». L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, che dal 1° gennaio 2023 regola il nuovo regime fiscale delle criptoattività, considera redditi diversi le «plusvalenze e altri proventi realizzati tramite rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, purché complessivamente non inferiori a 2mila euro nel periodo d’imposta».

Nelle osservazioni alla bozza di circolare sulle criptoattività, diversi commentatori avevano evidenziato una discrepanza tra la bozza (che considerava i 2mila euro come una franchigia) e la norma (che li considera una soglia). Nel documento finale, il passaggio controverso non è stato modificato. Con l’approvazione delle istruzioni al modello Redditi, queste osservazioni sono state recepite, superando i chiarimenti della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023. Ulteriore conferma di questa novità proviene dal software dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del modello Redditi, che calcola le plusvalenze senza riduzioni una volta superata la soglia dei 2mila euro.

Ad esempio, inserendo un ammontare di corrispettivi dalla cessione di criptoattività pari a 15mila euro e un totale di costi di acquisto pari a 10mila euro, nel rigo RT 33 (Plusvalenze) viene calcolato automaticamente un importo di 5mila euro, senza alcun abbattimento, confermando che una volta superata la soglia di 2mila euro, tutta la plusvalenza è tassata e non solo l’eccedenza. Praticamente, è prevedibile che chi detiene importi minimi in criptoattività o adotta una strategia di investimento a lungo termine, farà maggiore attenzione a non superare la soglia dei 2mila euro annuali, oltre la quale tutta la plusvalenza sarebbe soggetta a tassazione.

Ammontare di Cessione (Euro) Totale Costi di Acquisto (Euro) Plusvalenza (Euro) Plusvalenza Tassabile (Euro) Imposta (26%) (Euro)
1.500 1.000 500 0 0
3.000 1.000 2.000 2.000 520
6.000 2.000 4.000 4.000 1.040
10.000 5.000 5.000 5.000 1.300
15.000 10.000 5.000 5.000 1.300

Questa tabella illustra vari scenari con diversi importi di cessione e costi di acquisto, mostrando la plusvalenza generata, la plusvalenza tassabile e l’importo dell’imposta al 26%.

Note sulla tabella:

  1. Ammontare di Cessione (Euro): Importo totale ottenuto dalla vendita delle criptoattività.
  2. Totale Costi di Acquisto (Euro): Importo totale speso per acquistare le criptoattività.
  3. Plusvalenza (Euro): Differenza tra l’ammontare di cessione e il totale dei costi di acquisto.
  4. Plusvalenza Tassabile (Euro): Plusvalenza che viene tassata secondo le nuove regole fiscali.
  5. Imposta (26%) (Euro): Importo dell’imposta calcolata sul 26% della plusvalenza tassabile.