Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il parere n. 2575267 del 10 novembre 2020 cui fornisce chiarimenti in riferimento al prolungamento dell’ iscrizione di una startup innovativa ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020-L’art. 38 del decreto Rilancio, Dl 34/2020, in riferimento al quesito posto dalla Camera di Commercio di Bolzano in data 5 novembre 2020 in riferimento alla circolare n. 3724/C pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/06/2020.
L’oggetto del quesito si riferisce alla proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle #startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Una società cancellata d’ufficio con determina del Conservatore dalla sezione speciale startup per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione in sezione speciale startup, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.L. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, nel rispetto della circolare n.3724/C del 2020.
La Camera di Commercio di Bolzano chiede nello specifico al Mise se vi siano i presupposti perché la società possa essere iscritta nuovamente in sezione speciale, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente cristallizzato con la cancellazione dalla sezione speciale avvenuta in data 14/10/2020; e se in caso di risposta affermativa, quale sia la procedura da prednere in considerazione in riferimento al restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale.
La circolare MiSE richiamata esplica in definitiva che le startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese alla data del 19 maggio u.s. rientrano nel regime di dilatazione del termine a 72 mesi.
Nello specifico la startup innovativa iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti ex art. 18 Legge 580/93, fino al 60° mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.
In merito alla proroga di 12 mesi dei termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi, nella circolare è chiarito che la permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione di alcune agevolazioni fiscali e contributive indicate per legge.
Con la risposta del Mise, attraverso il parere ultimo n. 2575267 del 10 novembre 2020 , il Ministero spiega che la società cancellata d’ufficio in data 14/10/2020, sembra fare appello a tale indicazione per supportare il proprio diritto alla reiscrizione nella sezione speciale in parola fino alla data del 4/06/2021 (72 mesi dalla data di costituzione).
La ricostruzione non è condivisibile poiché la reiscrizione richiesta costituirebbe, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente (non potrebbe, pertanto, applicarsi la citata indicazione contenuta nella circolare n. 3724/C). Tale interpretazione appare improntata ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative, cui in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa in argomento.
In conclusione, a seguito della cancellazione d’ufficio intervenuta in data 14/10/2020, la società in questione, avendo esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile, non può fare appello ai contenuti normativi previsti dalla Circolare n.3724/C del 2020, e pertanto non può essere nuovamente reiscritta.