Dichirazione dei redditi 2016: guida pratica alla compilazione
Dichiarazione dei redditi 2016: cerchiamo di orientarci! Il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è ormai imminente e il modello 730 è espressione sicuramente espressione ricorrente in queste settimane sulle bocche dei contribuenti italiani, che si interrogano, in particolar modo, sulle possibilità di risparmio fiscale attraverso la presentazione del principale modello di dichiarazione fiscale. Cerchiamo, quindi, di capire quali sono le spese detraibili e deducibili con il 730.
Vantaggi del modello 730. Il modello 730 ha l’indubbio vantaggio di consentire il recupero dei crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione attraverso il proprio sostituto d’imposta, il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Non a caso, viene preferito al modello Unico – quest’ultimo presentabile anche nel mese di settembre – per la sua semplicità di compilazione e soprattutto, come detto, per la possibilità, attraverso le detrazioni d’imposta e gli oneri deducibili, di recuperare parte dell’imposta Irpef trattenuta mensilmente in busta paga dal datore di lavoro o nella rata di pensione dall’ente pensionistico (Inps, ex Inpdap, ecc).
Alcuni chiarimenti preliminari. Prima di entrare nello specifico delle spese detraibili e deducibili dal reddito nel 730, cerchiamo di comprendere la differenza tra un onere deducibile e una detrazione fiscale.
Le spese detraibili sono quelle che consentono una detrazione fiscale. Si tratta di una detrazione dell’Irpef lorda già calcolata. In sostanza attraverso la detrazione fiscale, che nella maggior parte è in una misura percentuale sulla spesa sostenuta (es. 19% delle spese mediche), si abbatte l’imposta lorda già calcolata applicando le aliquote Irpef agli scaglioni di reddito (23% per i redditi fino a 15.000, il 27% per la quota eccedente i 15.000 euro e fino 27.000 euro, ecc). In sostanza la detrazione fiscale riduce al netto l’imposta lorda.
Le spese deducibili invece sono quelle che consentono una deduzione dal reddito attraverso, appunto, gli oneri deducibili. In questo caso si tratta di spese sostenute dal contribuente che riducono direttamente il proprio reddito imponibile fiscale. Si pensi ad esempio ai contributi previdenziali obbligatori versati. Essi vanno sottratti dal reddito imponibile. Quindi per effetto degli oneri deducibili non si riduce l’imposta lorda già calcolata ma il reddito sul quale l’imposta stessa verrà calcolata. Nella maggior parte dei casi gli oneri deducibili non sono applicati in misura percentuale ma per intero.
Elenco delle spese detraibili e deducibili. Vediamo ora l’elenco delle spese detraibili e deducibili.
- Detrazioni fiscali del 19% o 26% del quadro E del modello 730. Si tratta delle detrazioni del 19% della spesa sostenuta (es. su 100 euro di spesa, avremo 19 euro di detrazione fiscale). Queste spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse del familiare a carico. In alcuni casi, sono detraibili anche le spese per i familiari non a carico. Vediamo tutte le detrazioni Irpef del 19%, contenute nel quadro E del modello 730/2016 nella sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o 26%.
- Detrazioni per spese sanitarie, ossia le spese mediche detraibili, le spese chirurgiche, di assistenza specifica, per le prestazioni specialistiche e per i medicinali, che vanno documentate con lo scontrino parlante della farmacia o le fatture e che sono da indicare nel rigo E1 colonna In questo caso per queste spese sanitarie detraibili c’è una franchigia di 129,11 euro e bisogna indicare l’intero importo della spesa sostenuta.
- Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Sono da indicare nel rigo E1 colonna 1 ed anche in questo caso c’è la franchigia di 129,11 euro, che non viene considerata nel calcolo della detrazione del 19%. Bisogna indicare anche in questo caso l’intero importo della spesa sostenuta.
- Spese sanitarie per patologie esenti per familiari non a carico, da indicare nel rigo E2 colonna 2, che riguardano le spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica per la parte che non ha trovato capienza nell’imposta familiare. Anche in questo caso c’è la franchigia di 129,11 euro e una spesa massima pari a 6.6197,48 euro. Va indicato l’intero importo per la parte che non ha trovato capienza nell’imposta familiare.
- Spese sanitarie per persone con disabilità, da indicare nel rigo E3, che riguardano le spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento dei disabili nonché relative ai sussidi tecnici e informatici dei portatori di handicap. In questo caso non ci sono limiti né franchigia.
- Spese veicoli per persone con disabilità, da indicare nel rigo E4, che riguardano la spesa per l’acquisto di motoveicoli, autoveicoli adattati per le limitazioni dei portatori di handicap. La limitazione consiste nella possibilità di acquistare un solo veicolo di valore al massimo pari a 18.075,99, una volta ogni 4 anni.
- Spese per l’acquisto di cani guida per i non vedenti, da indicare nel rigo E5. La limitazione è nell’acquisto di un solo cane ogni 4 anni.
- Spese sanitarie rateizzate in precedenza, da indicare nel rigo E6. Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2011 e/o nel 2012 e/o nel 2013 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
- Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (prima casa), da indicare nel rigo E7, nel limite di 4.000 euro di importo massimo detraibile.
- Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili (seconda casa), da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 8. Si intendono le abitazioni diverse dall’abitazione principale ante 1993, detrazione fiscale concessa per un importo massimo di 2.065,83.
- Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 9, per manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, detrazione Irpef al 19% possibile per un importo massimo di 2.582,28 euro.
- Interessi per mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 10, riguardanti i mutui contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, detrazione del 19% concessa per un importo massimo di 2.582,28 euro.
- Interessi per prestiti o mutui agrari, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 11, detraibili al 19% per un importo massimo pari al reddito dei terreni dichiarati.
- Spese per istruzione, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 13, che riguardano le spese di istruzione secondaria, di iscrizione universitaria e di specializzazione. Con riferimento agli istituti statali italiani, non c’è alcun limite alla detrazione del 19%.
- Spese funebri, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 14, nel caso di decesso di un familiare, compreso quelli non a carico. La detrazione è nell’importo di 1.549,37 euro per decesso.
- Spese per gli addetti all’assistenza personale, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 15, che riguarda il caso in cui vengono sostenute spese per gli addetti all’assistenza personale (es. badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento di atti della vita quotidiana. La detrazione è concessa nel limite di 2.100 euro a contribuente solo se il reddito complessivo, compreso quello assoggettato a cedolare secca, non supera i 40.000 euro.
- Spese per le attività sportive praticate dai ragazzi, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 16, e compilabile nelle due colonne una per ogni ragazzo praticante lo sport. La detrazione spetta per una spesa massima di 210 euro per ciascun ragazzo.
- Spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 17. La detrazione del 19% è concessa nella spesa massima di 1.000 euro.
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 18. La detrazione spetta nel limite di spesa massima pari a 2.633 euro.
- Spese veterinarie, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 29. Riguarda le spese sostenute per la cura degli animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione ha una franchigia di 129,11 euro e un limite massimo di 387,34 euro. Nel rigo va indicato l’intero importo.
- Spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 30. Non c’è alcun limite alla detrazione fiscale del 19%.
- Spese relative al riscatto del corso di laurea dei familiari a carico, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 32. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per i familiari a carico e per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo.
- Spese per asili nido, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 33. Si tratta delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 36. Riguarda i premi per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni per le assicurazioni stipulate fino al 31 dicembre 2000, per un massimo di 530 euro e con contratto non inferiore a 5 anni, senza possibilità di concessione di prestiti, e i premi per l’assicurazione sul rischio morte e invalidità superiore o uguale al 5%, per le assicurazioni stipulate dal 1 gennaio 2001, sempre per un massimo di 530 euro.
- Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, da indicare nel rigo da E8 a E12, con il codice 37. Si tratta dei premi per assicurazione sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Questi premi sono detraibili nel limite massimo di spesa di 1.291,14 euro e al netto dei premi di cui al codice 36 di cui sopra.
I codici, da indicare nei righi da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26% sono i seguenti:
- Codice ‘41’ per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘20’ nei righi da E8 a E12.
- Codice ‘42’ per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
I contribuenti che effettuano le donazioni in denaro o in natura verso le Onlus, le Organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare della possibilità di far rientrare le erogazioni in denaro o in natura tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, imponibile dell’imposta Irpef, oppure tra le detrazioni fiscali del 19% che riducono l’imposta Irpef già calcolata e da pagare. In alcuni casi il contribuente può scegliere tra le due tipologie di agevolazioni fiscali, secondo la propria convenienza.
Tutti i versamenti, per poter beneficiare della detrazione fiscale, vanno effettuati tramite banca o posta, tramite carta di credito o di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Nel modello 730 del 2015 le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione del 19% (anche opzionale) sono indicate nei righi “altre spese” (da E8 a E12), ognuna con i propri codici di appartenenza. Vediamo quali sono queste spese e con quali codici vanno dichiarate nei righi da E8 a E12:
- Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, indicate con il codice 20, per un importo massimo di 2.065,83 euro.
- Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, con il codice 21. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.
- Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso, indicate con il codice 22. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.
- Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale, indicate con il codice 23. L’importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro. Il contribuente può utilizzare questa detrazione del 19% in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo quale onere deducibile.
- Erogazioni liberali per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”, con il codice 24. L’importo massimo è pari al 30% del reddito complessivo.
- Erogazioni liberali per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico, indicate con il codice 25. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico. Non c’è nessun limite di spesa, c’è la riduzione del 50% in caso di cumulo con la detrazione per spese di ristrutturazione.
- Erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche, indicate con il codice 26. Nessun limite alla detraibilità del 19%.
- Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo, indicate con il codice 27. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Spetta detrazione del 19% su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo.
- Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, indicate con il codice 28. La detrazione spetta su un importo non superiore al 2% del reddito di riferimento per agevolazioni fiscali ovvero al 30% se le somme sono versate al patrimonio della fondazione al momento della costituzione, o nell’anno della trasformazione in fondazione, ovvero nei tre periodi successivi alla trasformazione.
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, indicati con il codice 31. La detrazione spetta senza limiti, a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
- Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di stato, da indicare con il codice 35. Non c’è nessun limite di importo, purché il versamento sia bancario o postale.
- Detrazioni del 36%, del 41%, del 50%, del 65% per il recupero del patrimonio edilizio. Tale sezione – la III – contiene tutte le spese per interventi di ristrutturazione di immobili, per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, nonché gli interventi per l’acquisto o l’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati e gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi. Vediamo quali sono.
- Bonus ristrutturazioni di immobili: queste tipologie di interventi vanno dichiarati nei righi da E41 a E53 del quadro E – Oneri e Spese. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco le percentuali di detrazione e i limiti di spesa detraibili:
– detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2014 (quindi nell’anno d’imposta 2014);
– detrazione del 41% per le spese sostenute nel 2006 (fatture dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006);
– detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2005, nel 2006 (fatture da 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006) e dal 2007 al 25 giugno 20012;
– limite di 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
– limite di 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012.
- Spese per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità: queste tipologie di interventi vanno dichiarati nei righi da E41 a E53 del quadro E – Oneri e Spese. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco le percentuali di detrazione e i limiti di spesa detraibili:
– detrazione del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 20013 al 31 dicembre 2014 con un limite di 96.000 euro per ciascuna costruzione adibita ad abitazione principale o ad attività produttive.
- Acquisto o assegnazione di immobili in edifici ristrutturati: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E41 a E53 del quadro E – Oneri e Spese. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco le percentuali di detrazione e i limiti di spesa detraibili:
– detrazione del 36%: se il rogito è avvenuto nel 2005, dall’ 1/10/2006 al 30/6/2007 o dall’1/1/2008 al 25/6/2012;
– detrazione del 41%: se il rogito è avvenuto dall’1/1/2006 al 30/9/2006;
– detrazione del 50%: per spese dal 26/6/2012 al 31/12/2014.
Il limite di spesa si calcola sul 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione fino a:
– 48.000 euro per acquisti dal 2005 al 2006 con edifici ultimati entro il 31/12/2006 oppure dall’1/1/2008;
– 96.000 euro per acquisti dal 26/6/2012 al 31/12/2014.
- Spese per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E41 a E53 del quadro E – Oneri e Spese. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco le percentuali di detrazione e i limiti di spesa detraibili:
– detrazione del 36%;
– limite di spesa di 100.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 2006.
- Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%): vengono dichiarate in questa sezione le spese per il risparmio energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nonché gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
- Spese per il risparmio energetico: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E61 a E63 del quadro E – Oneri e Spese. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco le percentuali di detrazione e i limiti di spesa detraibili:
– detrazione del 55% per spese dal 2008 al 5/6/2013;
– detrazione del 65% per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2014.
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E61 a E63 del quadro E – Oneri e Spese con il codice 1 in colonna 1. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco i limiti di spesa detraibili:
– spesa massima di 181.818,18 euro per spese fino al 5/6/2013;
– spesa massima di 153.846,15 euro per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2014.
- Interventi sull’involucro di edifici esistenti: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E61 a E63 del quadro E – Oneri e Spese con il codice 2 in colonna 1. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco i limiti di spesa detraibili:
– spesa massima di 109.090,90 euro per spese fino al 5/6/2013;
– spesa massima di 92.307,69 euro per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2014.
- Installazione di pannelli solari: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E61 a E63 del quadro E – Oneri e Spese con il codice 3 in colonna 1. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco i limiti di spesa detraibili:
– spesa massima di 109.090,90 euro per spese fino al 5/6/2013;
– spesa massima di 92.307,69 euro per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2014.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: queste tipologie di interventi che vanno dall’acquisto all’assegnazione di immobili in edifici ristrutturati vanno dichiarati nei righi da E61 a E63 del quadro E – Oneri e Spese con il codice 4 in colonna 1. Per il contribuente c’è obbligo di rateizzazione. Ecco i limiti di spesa detraibili:
– spesa massima di 54.545,45 euro per spese fino al 5/6/2013;
– spesa massima di 46.153,84 euro per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2014.
- Spese per l’arredo di immobili ristrutturati (detrazione del 50%): si tratta del cosiddetto bonus arredi ed elettrodomestici. Le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, forni ed apparecchiature con etichetta energetica sono beneficiare della detrazione del 50% per le spese fino a 10.000 euro. Necessario che la spesa sia collegata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. La spesa va indicata nel rigo E57 del Quadro E – Oneri e Spese del modello 730/2015. Per maggiori informazioni vediamo le spese per l’arredo di immobili ristrutturazioni nel 730.
- Ci sono delle detrazioni fiscali previste dal Fisco come agevolazione fiscale concessa alle famiglie ed ai lavoratori. Si tratta degli alloggi adibiti ad abitazione principale e delle case in cui risiedono lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. Trattasi quindi di benefici fiscali, di abbattimenti d’imposta dedicati a queste particolari situazioni familiari. La detrazione per canoni di locazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, indicata nel rigo E71 del quadro E del modello 730/2015, riguarda le famiglie in cui il contribuente è titolare di un contratto di locazione e l’abitazione è quella principale. Ci sono tre tipologie di contratti, indicati rispettivamente con il codice 1 o 2 o 3 della colonna 1 del rigo E71: i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, quelli con contratto convenzionale e quelli con contratto stipulato o rinnovato da un contribuente con età compresa tra i 20 anni e i 30 anni. Nel primo caso, la detrazione spettante va indicata con il codice 1 nella colonna 1 del rigo E71 e consente una detrazione di 300 euro oppure di 150 euro, il tutto dipende dal reddito complessivo del contribuente. Nel caso di un contratto convenzionale, va indicato il codice 2 nella colonna 1 del rigo E71 e la detrazione spettante va da 247,90 euro a 495,80 euro, sempre secondo il reddito. Nel caso di contratto stipulato da un giovane tra i 20 e i 30 anni, andrà indicato il codice 3 nella colonna 1 del rigo E71 e la detrazione spettante è di 991,60, sempre condizionata al reddito. Vediamo nel dettaglio la detrazione per i canoni di locazione. Vanno indicati in dichiarazione il numero di giorni in cui spetta la detrazione.
– Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. In questo caso la detrazione va indicata sempre nel rigo E71, in colonna 1 e con il codice 4. La detrazione è di 900 euro con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. La detrazione è di 450 euro con un reddito complessivo tra 15.493,72 euro e 30.987,41 euro.
– L’ulteriore detrazione fiscale è quella prevista per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (per i primi 3 anni), in questo caso andrà compilato il rigo E72 del quadro E del modello 730 del 2015, sempre indicando il numero dei giorni e la percentuale. La detrazione spetta nella cifra di 991,60 euro nel caso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e nella cifra di 495,80 euro se il reddito è tra i 15.493,73 euro e i 30.987,41 euro.
- Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione va indicata nel rigo E81. Spetta una detrazione forfettaria di 516,46 euro, indipendentemente dalla spese sostenute.
- Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani, che va indicata nel rigo E82. Spetta una detrazione del 19% sui canoni di affitto fino al massimo di 6.318 euro, entro il limite di 80 euro a ettaro preso in affatto. Ovviamente è necessario un contratto redatto in forma scritta.
- Nel rigo E83 vanno indicate le altre detrazioni quale quella per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome a sostengo delle famiglie per le spese di istruzione, da indicare in colonna 1 con il codice 1. L’importo va indicato nella colonna 2. Un ulteriore detrazione che si può dichiarare nel rigo E83 riguarda le donazioni all’ente “Ospedali Galliera di Genova”, che vanno indicate nel rigo E83, con il codice 2 in colonna 1 e il relativo importo in colonna 2. La detrazione spetta al massimo pari al 30% dell’imposta lorda.
Oneri deducibili dal reddito del quadro E del modello 730. Ai fini del calcolo dell’imposta Irpef da pagare, è necessario calcolare il proprio reddito complessivo, che è la somma dei propri redditi, sul quale verranno applicate le aliquote per scaglioni di reddito ai fini del calcolo dell’Irpef. Come abbiamo già accennato, il Fisco permette ai contribuenti di ridurre il proprio reddito complessivo, sul quale si calcola l’Irpef, attraverso degli oneri deducibili. Affinché gli oneri siano deducibili dal reddito complessivo è necessario che siano stati effettivamente sostenuti, e pagati, nell’anno di riferimento per il calcolo dell’imposta (2014), dal contribuente nel proprio interesse o nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Il contribuente deve conservare la documentazione relativa agli oneri deducibili fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Vediamo quali sono gli oneri deducibili inseriti nel modello 730 del 2015 e i righi di compilazione. Nella sezione II troviamo le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo:
- contributi previdenziali ed assistenziali, indicati nel rigo E21. Si tratta dei contributi versati all’Inps e agli altri enti previdenziali, all’Inail per l’assicurazione contro infortuni, anche per i familiari a carico. Sono deducibili interamente e senza alcun limite. Sono di fatto esclusi dall’imponibile fiscale sul quale si calcola l’Irpef. Sono da indicare in questo rigo anche i contributi per il riscatto di laurea.
- Assegno al coniuge, indicati nel rigo E22 colonna 2. Nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del coniuge. Si tratta degli assegni periodici al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio. Per quanto riguarda i limiti alla deduzione, è indeducibile solo la quota destinata al mantenimento dei figli.
- Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari, indicati nel rigo E23. Mentre per le spese per l’assistenza c’è la detrazione del 19%, per i contributi versati a colf e badanti c’è la deduzione fiscale. Rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile Irpef nella misura massima di 1.549,37 euro di versamento all’Inps. Non è deducibile la quota a carico del lavoratore, trattenuta in busta paga, né il contributo per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, indicate nel rigo E24, per i versamenti effettuati nei confronti della Chiesa e di altre istituzioni. Sono deducibili i versamenti fino ad un massimo di 1.032,91 euro.
- Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap, indicate nel rigo E25. Si tratta delle spese sanitarie generiche e di assistenza specifica dei portatori di handicap e vi rientrano anche quelle sostenute per familiari non a carico. Non è previsto alcun limite alla deduzione.
- Contributi a fondi integrativi del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), indicate nel rigo 26 – altri oneri deducibili, con il codice 1. Si tratta dei contributi sanitari integrativi, versati anche per i familiari a carico, nei limiti della quota non dedotta. Possono rientrare tra gli oneri deducibili i contributi fino ad un massimo di 3.615,20 euro.
- Contributi per i paesi in via di sviluppo. Si tratta dei contributi, donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, indicati nel rigo 26 – altri oneri deducibili, con il codice 2. Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà questi importi nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.
- Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, indicate nel rigo 26 – altri oneri deducibili, con il codice 3. Il contribuente potrà dedurre gli importi nel limite del 10% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.
- Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Questi versamenti sono indicati nel rigo 26 – altri oneri deducibili, con il codice 4. Queste liberalità possono essere dedotte senza alcun limite per i versamenti bancari o postali, tramite carte di credito o di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
- Somme tassate in anni precedenti che sono state restituite all’ente che le ha erogate. Sono da indicare nel rigo E26, codice 5. L’importo va indicato nei limiti di quanto non dedotto nel periodo di restituzione.
- Altri oneri deducibili che sono i seguenti:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati; le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2011 sono state restituite all’ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
- spese per l’acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione. La detrazione va indicata nel rigo E32 con obbligo di rateizzazione in 8 anni. Il limite è del 20% delle spese fino a 300.000 euro a partire dall’anno in cui l’immobile è locato.