Dal prossimo 14 luglio 2022, le startup innovative potranno chiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto dalla misura “Smart & Start Italia”, nella forma di contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate. A disporlo è la circolare n. 253833 del 4 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di richiesta e pubblica gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito.
COME SI PRESENTA LA RICHIESTA
La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche.
Le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, dopo le opportune verifiche, vengono deliberate dal Soggetto gestore che procede all’adozione del provvedimento di accoglimento. Viene infatti definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile e successivamente viene ridefinito il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso.
Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l’operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’operazione stessa, l’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento.
L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
La conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:
- investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi: l’investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve:
a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.
2) investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche: l’investimento deve:
a) possedere le caratteristiche indicate al precedente punto1i), lettere a), b), d) ed e);
b) prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.
Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.
Questa novità arricchisce l’insieme di vantaggi offerti da Smart&Start Italia: dal 2015 la misura ha ricevuto domande da parte di 4.000 startup innovative, di cui il 35% sono state finanziate, con la creazione di circa 7.200 posti di lavoro.
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