Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 il decreto 30 settembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che esplica le modalità d’intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile e la ripartizione delle relative risorse finanziarie. Il decreto del 30 settembre 2021  disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne. L’articolo 3 del decreto annuncia una dotazione  pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore degli interventi agevolativi per la nascita delle imprese femminili,  per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili e delle azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile. Gli importi, in prima istanza, sono così ripartiti:

  • 800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, per la nascita delle imprese femminili e per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese di cui:
  1. a) un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) euro è destinato agli interventi per l’avvio di nuove imprese. Nell’ambito della predetta dotazione è costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea di intervento;
  2. b) un importo pari a 25.600.000,00 (venticinquemilioniseicentomila) euro è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese femminili.
  • 6.200.000,00 (semilioniduecentomila/00) euro per le azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Il soggetto gestore incaricato dal Ministero a cui affidare gli adempimenti tecnici e amministrativi è l’Agenzia  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, cui garantisce inoltre  il  ruolo  di segreteria tecnica del Comitato impresa  donna  istituito  presso  il Ministero ai sensi dell’art. 1, comma 104, della legge.  Le agevolazioni sono concesse secondo le disposizione dell’art. 6 ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese:

  • non quotate;
  • di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
  • costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio dell’attività libero professionale, con apertura della partita IVA;
  • che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l’attività di un’altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall’art. 22 del regolamento GBER.

Per le imprese che non soddisfano tali condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.  Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello come previsto dall’art.14 del decreto.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it. L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivo provvedimento, con il quale sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

Non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro  anni,  di più  domande  di  agevolazione  da  parte  della  medesima   impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una  nuova domanda di agevolazione, in caso di  rigetto  dell’istanza  in  esito alla relativa istruttoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione sono  valutate  secondo  l’ordine  di presentazione, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione della   domanda,   fatti   salvi   i   maggiori   termini   derivanti dall’eventuale comunicazione dei  motivi  ostativi. L’esame di merito della domanda è basato sui  seguenti  criteri di valutazione: adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti   in   rapporto   alla    complessità    del    progetto imprenditoriale;  capacità  dell’iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del processo tecnico-produttivo e organizzativo; potenzialità   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio competitivo e relative strategie di marketing;  sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con  particolare  riferimento  all’equilibrio  economico-finanziario, nonché’ alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;  impatto  sociale,  occupazionale,  ambientale,  presidio   di antichi mestieri, promozione del made in Italy.

L’erogazione   delle   agevolazioni   avviene   su   richiesta dell’impresa femminile, formulata secondo le modalità e  utilizzando gli schemi definiti con il provvedimento di cui all’art. 14, comma 2, in non più di due stati di avanzamento  lavori  (SAL). Il primo stato  di  avanzamento  lavori,  di  importo  non inferiore al 40% (quaranta percento) e non superiore all’80% (ottanta percento) delle spese ammesse, può essere presentato anche a  fronte di titoli di spesa non  quietanzati,  dai  quali  deve  risultare  la sussistenza dei requisiti di ammissibilità  delle  spese  esposte  e deve altresì riportare  la  documentazione  giustificativa  ai  fini dell’ammissibilità delle spese. Eventuali  variazioni  riguardanti  le  imprese   beneficiarie, relative a operazioni societarie o a ad altre variazioni  soggettive, nonché’ quelle afferenti al programma di investimento  devono  essere preventivamente comunicate dall’impresa al Soggetto gestor (Invitalia) e ed essere dal  medesimo  autorizzate.

 

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