#STARTUP CULTURALI  – LA PROPOSTA DI LEGGE

Creative-Arts-Wallpapers-07

Mi verrebbe da dire che oramai non c’è più limite alle startup innovative. E infatti è proprio così. Il tanto amato e ricercato status di startup innovativa sarà assunto anche da società che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell’offerta culturale italiana.

Stiamo parlando delle nuove “startup culturali” la nuova forma di impresa che è stata introdotta  con una proposta di legge presentata dalla VII Commissione Cultura della Camera,  finalizzata alla promozione dell’imprenditoria giovanile under 35 nel settore culturale. Il testo in discussione prevede sia di estendere il regime fiscale previsto per le start up innovative a quelle culturali sia di creare nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

La proposta di legge in questione è la numero 2950 denominata “Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali”. I punti esposti nel pdc sono diversi. Nel primo punto viene  illustrata la definizione di startup culturale inserendola nella categoria delle startup innovative come previsto dall’ art. 25, co. 2, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012)  poi modificato dall’ art. 4 del D.L. 3/2015 (L. 33/2015).  In pratica si possono definire startup culturali, quelle startup che mirano alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la produzione o la distribuzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In particolare ci si riferisce a opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, teatro, cinematografia.  Viene posto l’accento inoltre agli strumenti finanziari ed agli inventivi fiscali per le startup  culturali under 35. Infatti le startup composte all’80% da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all’atto della costituzione della società stessa, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.  La proposta è simile a quella prevista per le startup innovative a vocazione turistica costituite nella forma della società a responsabilità limitata semplificata, per le quali, però, è previsto il limite massimo del quarantesimo anno di età. Viene inoltre suggerito  (  per i primi due anni) la concessione di un credito d’imposta agevolato pari al 65% dei costi sostenuti dalle startup culturali che abbiano investito in acquisto di software e tecnologie innovative, comunicazione web e relativa consulenza. Il credito sarà innalzato al 75% se la startup avrà sede in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e Basilicata.

Ulteriore proposta invece è quella procedere alla realizzazione di un portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Una piattaforma online  di equity Crowdfunding esclusivo al settore culturale, che faciliti la raccolta del capitale di rischio delle start up e le donazioni da parte di enti pubblici che gestiscono beni culturali. Dalla proposta di legge si evince in ultimo che il Mibact metterebbe   a disposizione delle start-up culturali uno o più locali – individuati all’interno di ogni soprintendenza (riorganizzate dal Mibact, ai sensi dell’art. 1, co. 327, della L. 208/2015, con  DM 23 gennaio 2016) –, da utilizzare gratuitamente per le startup culturali, secondo modalità indicate con apposito regolamento.

Non ci resta che aspettare che la proposta di legge passi da Camera e Senato e che si possa quanto prima dare il benvenuto alla nuova forma di startup culturali, il giusto connubio tra innovazione, impresa e cultura.

Questo articolo è stato pubblicato dall’autore Maurizio Maraglino Misciagna sulla rivista online MySolutionPost