Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021 il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis sugli investimenti nel capitale sociale in start-up e PMI innovative.
Il beneficio fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più startup innovative.
BENEFICIARI
L’art.2 del Decreto del 28 dicembre 2020 interviene sull’impresa beneficiaria. Sono beneficiarie dell’investimento agevolato le startup innovative o la PMI innovative regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento. L’investimento agevolato può essere eseguito dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative.
INVESTIMENTO MASSIMO NEL CAPITALE SOCIALE
L’investimento massimo, disciplinato all’art. 3 del Decreto, in una startup innovativa, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro. Sale invece a 300.000 euro nel caso di investimento in PMI innovative. L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione d’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato. In caso di investimento in PMI innovative di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente tale limite, il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza. Nell’ipotesi di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
NOVITA’ SU UTILIZZO DELLA DETRAZIONE
Un ulteriore ed importante chiarimento riguarda il caso in cui la detrazione d’imposta calcolata sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In questo caso il legislatore chiarisce che l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo e fino a concorrenza del suo ammontare.
PROCEDURA OTTENIMENTO BENEFICIO
Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale sul soggetto investitore, l’impresa beneficiaria, prima dell’investimento, ha l’obbligo di compilare e presentare un istanza in forma di dichiarazione sostitutiva e secondo il facsimile (Allegato A) accluso al Decreto, con procedura esclusivamente digitale sulla piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative» del Ministero dello sviluppo economico. SCARICA QUI FACSIMILE ALLEGATO A
VERIFICHE SUL MASSIMALE “DE MINIMIS”
E’ compito della direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico verificare tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale «de minimis». In caso di esito negativo sulla verifica, il soggetto investitore non potrà fruire dell’incentivo. Qualora invece l’utilizzo degli aiuti di Stato è stato parziale, l’impresa beneficiaria dovrà ripresentare la dichiarazione sostituiva indicando i nuovi importi rideterminati.
PROCEDURA RICONOSCIMENTO INCENTIVO FISCALE ANCHE NEL 2020
Il legislatore chiarisce che per gli investimenti effettuati nel 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria potrà presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. In caso di variazioni dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria è obbligata a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilità dell’agevolazione.
CONDIZIONI PER FRUIRE DETRAZIONE E DECADENZA
Per poter fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, gli investitori o gli organismi di investimento sono tenuti a ricevere conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, secondo il modello di cui all’allegato B presente nel Decreto, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile. SCARICA QUI IL FACSIMILE ALLEGATO B
Il diritto alle agevolazioni decade per il soggetto investitore, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento in caso di cessione, anche parziale di partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; la riduzione di capitale sociale anche in caso di ripartizione di riserve; il recesso o l’esclusione dell’investitore; la perdita di uno dei 3 requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. 179/2012 per le startup innovative o del D.L. 24 gennaio 2015 per le PMI innovative; in caso di trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente.