Con le ultime manovre economiche si è intervenuto a modificare nuovamente l'assetto fiscale dei contribuenti che si trovano nuovamente a fare i conti con il modello 730 - 2012 ricco di novità sulla determinazione delle imposte da versare e sulla modalità di compilazione.
E' stato allungato di un anno il termine per la cessione dei fabbricati abitativi in regime di imponibilità Iva da parte delle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati.
Grazie all''intervento attuato sul numero 8-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Dpr 633/72, le cessioni realizzate entro cinque anni (e non più entro quattro anni) dall'ultimazione della costruzione o della ristrutturazione, sono soggette all'applicazione dell'imposta. Decorso questo termine temporale, scatta l'applicazione del regime di esenzione.
Diventa permanente il regime agevolato dell'Iva sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. La nuova Finanziaria per il 2010 è stata approvata oggi dal Consiglio dei ministri e realizzerà la promessa del marzo scorso, quando l 'Ecofin aveva dato il via libera alla misura. «Abbiamo ottenuto la trasformazione a permanente del regime agevolato dell'Iva sulle ristrutturazioni», aveva detto il ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Con l'approvazione in Parlamento della Finanziaria, dunque, l'Iva agevolata sulle ristrutturazioni edilizie è destinata a stabilizzarsi al 10%. La misura che diventa permanente sarebbe decaduta il prossimo anno. La disposizione è entrata nel testo della Finanziaria con una piccola modifica contenuta nel comma 8 dell'articolo 2, che proroga l'agevolazione agli anni «2012 e successivi». Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscano «una parte significativa del valore complessivo della prestazione». Sono beni "significativi" ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza: su questi beni l'Iva agevolata si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.